Deducibilità IRAP e conseguente rimborso

Il decreto Monti ha previsto una nuova e diversa modalità di deduzione dalle imposte personali sui redditi dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente ed assimilato. In alcuni casi si ha diritto al rimborso anche per il passato
Come è noto, con il D.L. n. 185/2008 (cd. “decreto anticrisi”) fu introdotto un parziale meccanismo di deduzione dalle imposte personali sui redditi (irpef e ires) di una quota dell’irap relativa al costo del lavoro e degli oneri finanziari netti, prima d’allora totalmente indeducibile.L’art. 2 del cosiddetto “decreto Monti” (decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201) ha previsto, dal periodo d’imposta 2012 in avanti, una nuova e diversa modalità di deduzione dalle imposte sui redditi dell’irap relativa alle spese per il personale dipendente ed assimilato. Tale positiva (per quanto ancora parziale) diminuzione del carico fiscale collegato all’imposta trova un effetto positivo anche per il passato. L’art. 4, comma 12, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 (cosiddetto decreto semplificazioni fiscali) ha introdotto infatti la possibilità di ottenere il rimborso dell’irap relativa al personale dipendente che sia stata versata negli anni precedenti a quello attualmente in corso, presentando apposita istanza. Il diritto al rimborso dell’imposta, tuttavia, è sottoposto ad alcuni limiti. Anzitutto, il diritto spetta soltanto in relazione ai versamenti irap per i quali, alla data dell’entrata in vigore del decreto legge 201/2011(2 marzo 2012), non sia ancora decorso il termine di decadenza di 48 mesi di cui all’art. 38 d.P.R. 602/1973. Potrà quindi essere chiesto a rimborso il valore dell’irap relativa al personale dipendente versata nel periodo compreso tra il 2 marzo 2008 e il 2 marzo 2012. Un ulteriore limite al rimborso è dettato dal citato art. 2, primo comma, del decreto 201/2011. La norma chiarisce che non tutta l’irap versata potrà essere restituita, bensì solo la quota parte di essa riferita alle spese per il personale effettivamente dedotte e, quindi, al netto di eventuali oneri già dedotti in sede di ordinaria determinazione del tributo (ad es.: contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni, contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, ecc.). Sotto il profilo soggettivo, invece, è da ritenere che, in ragione di alcuni richiami normativi contenuti nel “decreto semplificazioni”, non vi siano limitazioni determinate dalla forma giuridica adottata dai soggetti obbligati al pagamento dell’imposta che ne chiedono il rimborso. La descritta disciplina sulla deduzione dell’irap presenta certamente alcune lacune che dovranno essere colmate con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in corso di emanazione, cui lo stesso decreto semplificazioni rinvia. Di tali lacune preme evidenziare, in particolare, quella determinata dallo scarso coordinamento (con conseguente incertezza circa la altrimenti sicura coesistenza) tra la deduzione prevista dal citato art. 4 del decreto semplificazioni e quella del citato decreto anticrisi del 2008.
Da FARMACISTA 33:

Detrazioni Irpef: vademecum per i farmacisti

Le spese sanitarie effettuate in farmacia e in parafarmacia possono consentire, in fase di dichiarazione dei redditi, di beneficiare della detrazione di imposta (Irpef), purché corredate di idonea documentazione, che dipende dal tipo di articolo acquistato

Le spese sanitarie effettuate in farmacia e in parafarmacia possono essere riportate nel modello Unico persone fisiche o nel modello 730 consentendo al contribuente di beneficiare della detrazione di imposta (Irpef) prevista dall’art. 15 c.1 del Tuir, purché corredate di idonea documentazione. La detrazione spetta in misura del 19% delle spese sanitarie sostenute per sé, per familiari a carico, per familiari non a carico affetti da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa pubblica e per portatori di handicap. Non vi è limite di spesa, ma è detraibile per ciascun anno la sola eccedenza rispetto alla somma di 129,11 euro. Al farmacista, nel dispensare il farmaco, capita assai spesso di dover rispondere a quesiti di carattere fiscale ponendo particolare attenzione nell’emissione di scontrini e/o fatture che devono possedere determinati requisiti. La difficoltà interpretativa della normativa di riferimento crea al farmacista non pochi problemi ed incertezze. In base alle indicazioni dell’Agenzia delle entrate e dei ministeri competenti si rileva in estrema sintesi quanto segue. Per medicinali, anche fitoterapici e omeopatici, ticket e preparazioni galeniche l’acquisto deve essere documentato con scontrino “parlante” che riporti:

  • la natura del bene con dicitura farmaco, medicinale, ticket, Otc o Sop (sono consentite anche abbreviazioni);
  • la qualità del bene: codice Aic per i farmaci, identificativo univoco per medicinali omeopatici o “preparazione galenica”;
  • la quantità;
  • il codice fiscale del destinatario rilevato dalla tessera sanitaria o indicato dal cliente.

La fattura che riporti quanto sopra sostituisce lo scontrino. Non occorre che il contribuente conservi copia della ricetta medica. L’acquisto di dispositivi medici (dlgs n. 46/1997) deve essere documentato come sopra, in aggiunta alla generica dicitura “dispositivo medico” scontrino e fattura devono riportare la descrizione specifica. Il dispositivo deve avere la marcatura CE e il contribuente deve conservare la documentazione comprovante la conformità alle Direttive Europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE (foglietto di istruzioni e/o imballo). Il Ministero della Salute ha fornito un elenco esemplificativo di dispositivi medici. L’acquisto o “l’affitto” di protesi sanitarie deve essere comprovato da fattura o ricevuta con prescrizione medica oppure autocertificazione della necessità e della causa della spesa. Per le attrezzature sanitarie è sufficiente la fattura o la ricevuta fiscale. Non danno diritto alla detrazione parafarmaci e integratori alimentari, neppure se prescritti da un medico a scopo terapeutico.