​Il Capitale nelle farmacie: questioni aperte.

Alla luce delle previste modifiche normative (si veda il nostro precedente articolo) ci siamo posti alcune domande che a breve dovranno avere risposta.

Le elenchiamo di seguito come spunto di riflessione:

  • Il titolare di farmacia in forma di impresa individuale dovrà davvero possedere ancora tutti i requisiti di idoneità previsti dall’articolo 12 della Legge 475/68? Il fatto che questi requisiti non occorrano in tutti gli altri casi di gestione societaria pare ora discriminatorio.
  • Le incompatibilità di cui al comma 1 dell’articolo 8 della Legge 362 del 1991 non abrogate, poiché personali, come si conciliano con le società di capitali? Valgono solo per i farmacisti? Impossibile dirlo.
  • I soci di farmacia gestita in forma di società di capitali, dovranno corrispondere la contribuzione piena Enpaf in aggiunta alla contribuzione INPS qualora risultino amministratori e/o dipendenti della società? Probabilmente sì, esiste già il caso dei soci accomandanti delle società in accomandita semplice (sas).
  • Come mai nel testo del disegno di legge è stato abolito il limite di quattro farmacie per ciascuna società, omettendo di precisare che l’oggetto sociale esclusivo è la gestione di una o più farmacie sul territorio nazionale? Ora si dice soltanto “una”.
  • Per quanto riguarda la successione ereditaria hanno ancora senso i limiti imposti così come oggi formulati?

Certamente le questioni proposte non sono le sole che si presenteranno nei prossimi giorni, nei prossimi mesi e nei prossimi anni, ma pare ovvio che occorrerà un’ampia rilettura della normativa in vigore al fine di apportare tutte le modifiche necessarie a quanto previsto dal DDL Concorrenza appena approvato.