La circolare n. 28/E del 2 luglio 2012 dell’Agenzia delle Entrate fa il punto della situazione sull’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) che dovranno essere versate entro il prossimo 9 luglio oppure, con maggiorazione dello 0,40% entro il 20 agosto.
Tra i tanti chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni per il caso assai frequente degli immobili situati in Francia.Per approfondimenti: Fisco Oggi.
Categoria: Aggiornamenti
IMU al debutto il 18 giugno
Scade il prossimo giugno il primo acconto dell’Imu (Imposta municipale propria) anticipata in via sperimentale per il triennio 2012-2014 con il d.l. 201/2011 convertito con l. 214/2011 così come modificato dal d.l. “semplificazioni” 16/2012 convertito con modificazioni dalla l. 44/2012. La nuova imposta sostituisce l’Ici e, per la componente immobiliare, l’Irpef e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati. Le aliquote principali previste sono quella base dello 0,76% (con possibilità dei comuni di modificarla in aumento o in diminuzione di 0,3 punti percentuali) e l’aliquota agevolata per l’abitazione principale dello 0,4% (con possibilità dei comuni di modificarla in aumento o in diminuzione di 0,2 punti percentuali). Tante le somiglianze con l’Ici ma anche alcune differenze importanti. Torna l’imposta sull’abitazione principale seppur mitigata dalla detrazione prevista di 200 euro più 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni (anche non fiscalmente a carico) che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell’abitazione. Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore (vale a dire il titolare di diritto reale di piena proprietà, usufrutto, abitazione, superficie, uso o enfiteusi) ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati all’interno dello stesso comune, le agevolazioni per l’abitazione principale si applicano ad un solo immobile. Ai comuni è stata inoltre preclusa la possibilità di deliberare riduzioni o esenzioni dall’imposta nel caso di immobili locati a canone concordato nonché nel caso di concessione ad uso gratuito dell’abitazione ad un familiare. Nessuno sconto inoltre per i fabbricati rurali a destinazione abitativa i quali sono trattati come immobili urbani. Stangata anche per i proprietari di immobili di interesse storico: adesso si paga sulla base imponibile ridotta del 50%. Alle predette novità occorre aggiungere l’innalzamento dei moltiplicatori per ottenere la base imponibile sulla quale calcolare l’imposta; aumento nell’odine del +60% per abitazioni, pertinenze, negozi e uffici. In caso di immobili iscritti nel bilancio dell’impresa, l’Imu è indeducibile ai sensi dell’art.14 comma 1 d.lgs. n. 23/2011. I recenti e continui assestamenti normativi dell’Imu hanno inoltre causato ritardi oltre che notevole confusione e difficoltà per contribuenti, Caf e professionisti impegnati nel calcolo dell’imposta. In sede di conversione del “decreto semplificazioni” è stato previsto il pagamento in due o, a scelta, tre rate per l’abitazione principale (18 giugno, eventualmente il 16 settembre, 16 dicembre) e in due rate per gli altri immobili (18 giugno, 16 dicembre). Le rate di giugno e di settembre dovranno essere versate con l’aliquota base e la detrazione prevista indipendentemente dall’eventuale delibera comunale. Entro il 16 dicembre si verserà il saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata e certamente il conto sarà ancor più salato. Per i proprietari di immobili, cittadini e imprese, già provati dalla crisi economica, non sarà semplice far quadrare i conti.
Lettere dall’Agenzia delle Entrate
Deducibilità IRAP e conseguente rimborso
Detrazioni Irpef: vademecum per i farmacisti
Le spese sanitarie effettuate in farmacia e in parafarmacia possono consentire, in fase di dichiarazione dei redditi, di beneficiare della detrazione di imposta (Irpef), purché corredate di idonea documentazione, che dipende dal tipo di articolo acquistato
Le spese sanitarie effettuate in farmacia e in parafarmacia possono essere riportate nel modello Unico persone fisiche o nel modello 730 consentendo al contribuente di beneficiare della detrazione di imposta (Irpef) prevista dall’art. 15 c.1 del Tuir, purché corredate di idonea documentazione. La detrazione spetta in misura del 19% delle spese sanitarie sostenute per sé, per familiari a carico, per familiari non a carico affetti da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa pubblica e per portatori di handicap. Non vi è limite di spesa, ma è detraibile per ciascun anno la sola eccedenza rispetto alla somma di 129,11 euro. Al farmacista, nel dispensare il farmaco, capita assai spesso di dover rispondere a quesiti di carattere fiscale ponendo particolare attenzione nell’emissione di scontrini e/o fatture che devono possedere determinati requisiti. La difficoltà interpretativa della normativa di riferimento crea al farmacista non pochi problemi ed incertezze. In base alle indicazioni dell’Agenzia delle entrate e dei ministeri competenti si rileva in estrema sintesi quanto segue. Per medicinali, anche fitoterapici e omeopatici, ticket e preparazioni galeniche l’acquisto deve essere documentato con scontrino “parlante” che riporti:
- la natura del bene con dicitura farmaco, medicinale, ticket, Otc o Sop (sono consentite anche abbreviazioni);
- la qualità del bene: codice Aic per i farmaci, identificativo univoco per medicinali omeopatici o “preparazione galenica”;
- la quantità;
- il codice fiscale del destinatario rilevato dalla tessera sanitaria o indicato dal cliente.
La fattura che riporti quanto sopra sostituisce lo scontrino. Non occorre che il contribuente conservi copia della ricetta medica. L’acquisto di dispositivi medici (dlgs n. 46/1997) deve essere documentato come sopra, in aggiunta alla generica dicitura “dispositivo medico” scontrino e fattura devono riportare la descrizione specifica. Il dispositivo deve avere la marcatura CE e il contribuente deve conservare la documentazione comprovante la conformità alle Direttive Europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE (foglietto di istruzioni e/o imballo). Il Ministero della Salute ha fornito un elenco esemplificativo di dispositivi medici. L’acquisto o “l’affitto” di protesi sanitarie deve essere comprovato da fattura o ricevuta con prescrizione medica oppure autocertificazione della necessità e della causa della spesa. Per le attrezzature sanitarie è sufficiente la fattura o la ricevuta fiscale. Non danno diritto alla detrazione parafarmaci e integratori alimentari, neppure se prescritti da un medico a scopo terapeutico.