Immobili e attività all’estero: nuove indicazioni

La circolare n. 28/E del 2 luglio 2012 dell’Agenzia delle Entrate fa il punto della situazione sull’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) che dovranno essere versate entro il prossimo 9 luglio oppure, con maggiorazione dello 0,40% entro il 20 agosto.
Tra i tanti chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni per il caso assai frequente degli immobili situati in Francia.Per approfondimenti: Fisco Oggi.

IMU al debutto il 18 giugno

Scade il prossimo giugno il primo acconto dell’Imu (Imposta municipale propria) anticipata in via sperimentale per il triennio 2012-2014 con il d.l. 201/2011 convertito con l. 214/2011 così come modificato dal d.l. “semplificazioni” 16/2012 convertito con modificazioni dalla l. 44/2012. La nuova imposta sostituisce l’Ici e, per la componente immobiliare, l’Irpef e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati. Le aliquote principali previste sono quella base dello 0,76% (con possibilità dei comuni di modificarla in aumento o in diminuzione di 0,3 punti percentuali) e l’aliquota agevolata per l’abitazione principale dello 0,4% (con possibilità dei comuni di modificarla in aumento o in diminuzione di 0,2 punti percentuali). Tante le somiglianze con l’Ici ma anche alcune differenze importanti. Torna l’imposta sull’abitazione principale seppur mitigata dalla detrazione prevista di 200 euro più 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni (anche non fiscalmente a carico) che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell’abitazione. Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore (vale a dire il titolare di diritto reale di piena proprietà, usufrutto, abitazione, superficie, uso o enfiteusi) ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati all’interno dello stesso comune, le agevolazioni per l’abitazione principale si applicano ad un solo immobile. Ai comuni è stata inoltre preclusa la possibilità di deliberare riduzioni o esenzioni dall’imposta nel caso di immobili locati a canone concordato nonché nel caso di concessione ad uso gratuito dell’abitazione ad un familiare. Nessuno sconto inoltre per i fabbricati rurali a destinazione abitativa i quali sono trattati come immobili urbani. Stangata anche per i proprietari di immobili di interesse storico: adesso si paga sulla base imponibile ridotta del 50%. Alle predette novità occorre aggiungere l’innalzamento dei moltiplicatori per ottenere la base imponibile sulla quale calcolare l’imposta; aumento nell’odine del +60% per abitazioni, pertinenze, negozi e uffici. In caso di immobili iscritti nel bilancio dell’impresa, l’Imu è indeducibile ai sensi dell’art.14 comma 1 d.lgs. n. 23/2011. I recenti e continui assestamenti normativi dell’Imu hanno inoltre causato ritardi oltre che notevole confusione e difficoltà per contribuenti, Caf e professionisti impegnati nel calcolo dell’imposta. In sede di conversione del “decreto semplificazioni” è stato previsto il pagamento in due o, a scelta, tre rate per l’abitazione principale (18 giugno, eventualmente il 16 settembre, 16 dicembre) e in due rate per gli altri immobili (18 giugno, 16 dicembre). Le rate di giugno e di settembre dovranno essere versate con l’aliquota base e la detrazione prevista indipendentemente dall’eventuale delibera comunale. Entro il 16 dicembre si verserà il saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata e certamente il conto sarà ancor più salato. Per i proprietari di immobili, cittadini e imprese, già provati dalla crisi economica, non sarà semplice far quadrare i conti.

Lettere dall’Agenzia delle Entrate

Come già lo scorso anno in questi stessi giorni, la Direzione Centrale Accertamento, da lunedì scorso, ha spedito migliaia di lettere, con le quali “desidera offrire”  ai contribuenti  “alcuni elementi di valutazione relativi ai redditi dichiarati nel 2011 (anno d’imposta 2010)”.
Come già lo scorso anno in questi stessi giorni, la Direzione Centrale Accertamento, da lunedì scorso, ha spedito 300.000 lettere – nel 2011 erano state 50.000 – , con le quali “desidera offrire”  ai contribuenti  “alcuni elementi di valutazione relativi ai redditi dichiarati nel 2011 (anno d’imposta 2010)”.
L’ Agenzia delle Entrate sottolinea che “la comunicazione ha finalità esclusivamente informative e pertanto non è necessaria alcuna risposta”, da cui l’irrilevanza anche dell’eventuale inerzia del ricevente.
Le segnalazioni ipotizzano l’incompatibilità del reddito complessivo dichiarato per il 2010 con le spese indicate nel prospetto allegato e con altre spese sostenute nel medesimo anno.
Per quei contribuenti  che riscontrassero di avere commesso errori od omissioni, la segnalazione deve essere considerata come una utile opportunità per meglio verificare la propria posizione e valutare se intervenire al fine di minimizzare possibili gravose conseguenze.
In alcuni casi esaminati, nel prospetto allegato sono indicate spese che i destinatari non hanno effettuato. Per alcuni imprenditori individuali, tra cui anche farmacisti titolari di farmacie o parafarmacie, talvolta sono indicate spese ( ad esempio per canoni di locazione e leasing ) effettuate in regime di impresa.
Riteniamo che nei prossimi giorni l’Agenzia Delle Entrate e gli Organi di Informazione forniranno approfondimenti e chiarimenti.
Il principale obiettivo delle lettere, senza dubbio meritevole, è quello di invitare i contribuenti a dichiarare correttamente i propri redditi.
Luigi Magistro dell’Agenzia delle Entrate ha ribadito che “la lettera ha solo finalità preventive e quello che stupisce è che un elemento di civiltà come questo, che negli altri Paesi verrebbe apprezzato, in Italia genera dubbi e apprensione. Questo è uno strumento di compliance.”
Pare, purtroppo, che le finalità conciliative dello strumento non vengano affatto colte dai destinatari che manifestano in proposito preoccupazione e malumore.
Fabio Furlotti
Marco Del Bue

Deducibilità IRAP e conseguente rimborso

Il decreto Monti ha previsto una nuova e diversa modalità di deduzione dalle imposte personali sui redditi dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente ed assimilato. In alcuni casi si ha diritto al rimborso anche per il passato
Come è noto, con il D.L. n. 185/2008 (cd. “decreto anticrisi”) fu introdotto un parziale meccanismo di deduzione dalle imposte personali sui redditi (irpef e ires) di una quota dell’irap relativa al costo del lavoro e degli oneri finanziari netti, prima d’allora totalmente indeducibile.L’art. 2 del cosiddetto “decreto Monti” (decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201) ha previsto, dal periodo d’imposta 2012 in avanti, una nuova e diversa modalità di deduzione dalle imposte sui redditi dell’irap relativa alle spese per il personale dipendente ed assimilato. Tale positiva (per quanto ancora parziale) diminuzione del carico fiscale collegato all’imposta trova un effetto positivo anche per il passato. L’art. 4, comma 12, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 (cosiddetto decreto semplificazioni fiscali) ha introdotto infatti la possibilità di ottenere il rimborso dell’irap relativa al personale dipendente che sia stata versata negli anni precedenti a quello attualmente in corso, presentando apposita istanza. Il diritto al rimborso dell’imposta, tuttavia, è sottoposto ad alcuni limiti. Anzitutto, il diritto spetta soltanto in relazione ai versamenti irap per i quali, alla data dell’entrata in vigore del decreto legge 201/2011(2 marzo 2012), non sia ancora decorso il termine di decadenza di 48 mesi di cui all’art. 38 d.P.R. 602/1973. Potrà quindi essere chiesto a rimborso il valore dell’irap relativa al personale dipendente versata nel periodo compreso tra il 2 marzo 2008 e il 2 marzo 2012. Un ulteriore limite al rimborso è dettato dal citato art. 2, primo comma, del decreto 201/2011. La norma chiarisce che non tutta l’irap versata potrà essere restituita, bensì solo la quota parte di essa riferita alle spese per il personale effettivamente dedotte e, quindi, al netto di eventuali oneri già dedotti in sede di ordinaria determinazione del tributo (ad es.: contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni, contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, ecc.). Sotto il profilo soggettivo, invece, è da ritenere che, in ragione di alcuni richiami normativi contenuti nel “decreto semplificazioni”, non vi siano limitazioni determinate dalla forma giuridica adottata dai soggetti obbligati al pagamento dell’imposta che ne chiedono il rimborso. La descritta disciplina sulla deduzione dell’irap presenta certamente alcune lacune che dovranno essere colmate con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in corso di emanazione, cui lo stesso decreto semplificazioni rinvia. Di tali lacune preme evidenziare, in particolare, quella determinata dallo scarso coordinamento (con conseguente incertezza circa la altrimenti sicura coesistenza) tra la deduzione prevista dal citato art. 4 del decreto semplificazioni e quella del citato decreto anticrisi del 2008.
Da FARMACISTA 33:

Detrazioni Irpef: vademecum per i farmacisti

Le spese sanitarie effettuate in farmacia e in parafarmacia possono consentire, in fase di dichiarazione dei redditi, di beneficiare della detrazione di imposta (Irpef), purché corredate di idonea documentazione, che dipende dal tipo di articolo acquistato

Le spese sanitarie effettuate in farmacia e in parafarmacia possono essere riportate nel modello Unico persone fisiche o nel modello 730 consentendo al contribuente di beneficiare della detrazione di imposta (Irpef) prevista dall’art. 15 c.1 del Tuir, purché corredate di idonea documentazione. La detrazione spetta in misura del 19% delle spese sanitarie sostenute per sé, per familiari a carico, per familiari non a carico affetti da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa pubblica e per portatori di handicap. Non vi è limite di spesa, ma è detraibile per ciascun anno la sola eccedenza rispetto alla somma di 129,11 euro. Al farmacista, nel dispensare il farmaco, capita assai spesso di dover rispondere a quesiti di carattere fiscale ponendo particolare attenzione nell’emissione di scontrini e/o fatture che devono possedere determinati requisiti. La difficoltà interpretativa della normativa di riferimento crea al farmacista non pochi problemi ed incertezze. In base alle indicazioni dell’Agenzia delle entrate e dei ministeri competenti si rileva in estrema sintesi quanto segue. Per medicinali, anche fitoterapici e omeopatici, ticket e preparazioni galeniche l’acquisto deve essere documentato con scontrino “parlante” che riporti:

  • la natura del bene con dicitura farmaco, medicinale, ticket, Otc o Sop (sono consentite anche abbreviazioni);
  • la qualità del bene: codice Aic per i farmaci, identificativo univoco per medicinali omeopatici o “preparazione galenica”;
  • la quantità;
  • il codice fiscale del destinatario rilevato dalla tessera sanitaria o indicato dal cliente.

La fattura che riporti quanto sopra sostituisce lo scontrino. Non occorre che il contribuente conservi copia della ricetta medica. L’acquisto di dispositivi medici (dlgs n. 46/1997) deve essere documentato come sopra, in aggiunta alla generica dicitura “dispositivo medico” scontrino e fattura devono riportare la descrizione specifica. Il dispositivo deve avere la marcatura CE e il contribuente deve conservare la documentazione comprovante la conformità alle Direttive Europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE (foglietto di istruzioni e/o imballo). Il Ministero della Salute ha fornito un elenco esemplificativo di dispositivi medici. L’acquisto o “l’affitto” di protesi sanitarie deve essere comprovato da fattura o ricevuta con prescrizione medica oppure autocertificazione della necessità e della causa della spesa. Per le attrezzature sanitarie è sufficiente la fattura o la ricevuta fiscale. Non danno diritto alla detrazione parafarmaci e integratori alimentari, neppure se prescritti da un medico a scopo terapeutico.