Il Ddl “Concorrenza” è legge


È appena stato approvato il Ddl “Concorrenza” sul quale il Governo ha posto la fiducia. Voti favorevoli 146, voti contrari 113, nessun astenuto tra i senatori votanti.

Oggi 2 agosto 2017 ha inizio una rivoluzione epocale nel “sistema farmacia”.  Tra gli altri punti del provvedimento approvato spicca il venir meno della riserva di proprietà delle farmacie private la cui titolarità è stata fino ad oggi riservata ai farmacisti in possesso dei requisiti di idoneità.

Si apre dunque l’era dei capitali in farmacia e delle catene di farmacie.

In base al provvedimento appena approvato:

“Sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in confor-mità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata.

La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica”

Analizzeremo successivamente questa e le altre novità introdotte dal “Ddl Concorrenza”.

Solo col tempo si potranno valutare l’impatto della nuova normativa sul settore e gli effetti sul mercato del farmaco.

 

Studio Furlotti Del Bue

Distributori automatici: dal 1° aprile 2017 obbligatorie memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

Dal 1° aprile 2017 tutti coloro che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite “distributori automatici” dotati di caratteristiche “evolute”, saranno tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi mediante software per la trasmissione automatica dei dati relativi agli incassi all’Agenzia delle Entrate.

L’obbligo di cui all’art. 2 c. 2 del D.lgs 127/2015, originariamente previsto per il 1° gennaio 2017 e successivamente prorogato al 1° aprile 2017, interessa per ora solo coloro che utilizzano distributori automatici dotati delle seguenti caratteristiche:
a)  una o più “periferiche di pagamento”;
b)  un “sistema master”, ossia un sistema elettronico dotato di CPU e memoria, capace di raccogliere i dati dalle singole periferiche di pagamento  e memorizzarli;
c)  un erogatore di prodotti o servizi;
d)  una “porta di comunicazione” capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle entrate.

Come recita la Risoluzione 116/E del 21/12/2016 dell’Agenzia delle entrate:  “per i soggetti che utilizzano distributori automatici non dotati, alla data del 1° aprile 2017, di tali caratteristiche e, in particolare, privi della “porta di comunicazione” di cui al precedente punto d), gli obblighi richiamati decorreranno dalla data stabilita con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, il quale ne definirà anche le peculiari regole tecniche.”

In considerazione di quanto sopra, al fine di stabilire se occorrerà attrezzarsi già per la prima scadenza,  si suggerisce ai signori farmacisti titolari di  verificare con il fornitore del distributore automatico in uso le sue caratteristiche funzionali.

 Allegati:

Risoluzione 116/E del 21-12-2016 Agenzia delle Entrate

20170130 Circolare Federfarma

Trasferimento titolarità: sospesi fino al 31-12-2016 i requisiti di idoneità professionale.

Il Senato, con voto di fiducia,ha approvato definitivamente il testo del D.L. 192 del 31.12.2014 “Milleproroghe”.

La norma stabilisce che “l’efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarità della farmacia, di cui all’art. 12 della l. 2/4/68, n. 475, e successive modificazioni, è differita fino al 31 dicembre 2016. Fino a tale data, ai fini dell’acquisizione della titolarità di una farmacia, è richiesta esclusivamente l’iscrizione all’albo dei farmacisti.”

Tale disposizione tra origine da un emendamento che ha suscitato perplessità e polemiche poiché non è affatto chiara la ratio della norma.

Sta di fatto che fino al 31 dicembre 2016 si potranno trasferire le farmacie – per compravendita, donazione e/o successione – senza che l’acquirente persona fisica sia in possesso del requisito dell’idoneità conseguita con la partecipazione ad un concorso per l’assegnazione di una sede farmaceutica, per titoli ed esami, o in seguito a  due anni di pratica professionale. Sarà sufficiente l’iscrizione all’albo dei farmacisti.2

​Il Capitale nelle farmacie: questioni aperte.

Alla luce delle previste modifiche normative (si veda il nostro precedente articolo) ci siamo posti alcune domande che a breve dovranno avere risposta.

Le elenchiamo di seguito come spunto di riflessione:

  • Il titolare di farmacia in forma di impresa individuale dovrà davvero possedere ancora tutti i requisiti di idoneità previsti dall’articolo 12 della Legge 475/68? Il fatto che questi requisiti non occorrano in tutti gli altri casi di gestione societaria pare ora discriminatorio.
  • Le incompatibilità di cui al comma 1 dell’articolo 8 della Legge 362 del 1991 non abrogate, poiché personali, come si conciliano con le società di capitali? Valgono solo per i farmacisti? Impossibile dirlo.
  • I soci di farmacia gestita in forma di società di capitali, dovranno corrispondere la contribuzione piena Enpaf in aggiunta alla contribuzione INPS qualora risultino amministratori e/o dipendenti della società? Probabilmente sì, esiste già il caso dei soci accomandanti delle società in accomandita semplice (sas).
  • Come mai nel testo del disegno di legge è stato abolito il limite di quattro farmacie per ciascuna società, omettendo di precisare che l’oggetto sociale esclusivo è la gestione di una o più farmacie sul territorio nazionale? Ora si dice soltanto “una”.
  • Per quanto riguarda la successione ereditaria hanno ancora senso i limiti imposti così come oggi formulati?

Certamente le questioni proposte non sono le sole che si presenteranno nei prossimi giorni, nei prossimi mesi e nei prossimi anni, ma pare ovvio che occorrerà un’ampia rilettura della normativa in vigore al fine di apportare tutte le modifiche necessarie a quanto previsto dal DDL Concorrenza appena approvato.

Liberalizzazioni: il capitale entra in farmacia ?

Pubblichiamo il testo dell’art.7 della Legge 362 del 1991, coordinato con il Disegno di Legge approvato dal Consiglio dei Ministri di ieri 20 febbraio 2015, in attesa di sviluppi e modifiche che potranno seguire a compimento dell’iter legislativo.

Le rilevanti modifiche al testo della norma oggi in vigore potranno consentire anche ai non farmacisti di acquisire la proprietà e la gestione della farmacia. 

Art. 7 Legge 362/1991

(Titolarità e gestione della farmacia)
modificato in base al DDL GUIDI SULLA CONCORRENZA
(testo aggiornato dopo il Cdm, pubblicato il 21/2/2014 daI sole 24 ore sanità)

1. Sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata.
 La titolarità dell’esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata.

2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Sono soci della società farmacisti iscritti all’albo, in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni. 

3. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata a un farmacista in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni. (ad uno dei soci che ne è responsabile )

4. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall’articolo 11 della presente legge, è sostituito temporaneamente da un altro socio.

4-bis. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell’esercizio di non piu’ di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale. 

5. (abrogato) 6. (abrogato) 7. (abrogato)

8. Il trasferimento della titolarità dell’esercizio di farmacia privata è consentito dopo che siano decorsi tre anni dal rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente, salvo quanto previsto ai commi 9 e 10.

9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l’avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione.

10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

11. Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di soci o di aventi causa, la gestione della farmacia privata viene assegnata secondo le procedure di cui all’articolo 4.

12. Qualora venga meno la pluralità dei soci, il socio superstite ha facoltà di associare nuovi soci nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nel termine perentorio di sei mesi.

13. Il primo comma dell’articolo 13 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, come sostituito dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1730, si applica a tutte le farmacie private anche se di esse sia titolare una società.

14. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, agli atti soggetti ad imposta di registro delle società aventi come oggetto l’esercizio di una farmacia privata, costituite entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed al relativo conferimento dell’azienda, l’imposta si applica in misura fissa.