Trasferimento titolarità: sospesi fino al 31-12-2016 i requisiti di idoneità professionale.

Il Senato, con voto di fiducia,ha approvato definitivamente il testo del D.L. 192 del 31.12.2014 “Milleproroghe”.

La norma stabilisce che “l’efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarità della farmacia, di cui all’art. 12 della l. 2/4/68, n. 475, e successive modificazioni, è differita fino al 31 dicembre 2016. Fino a tale data, ai fini dell’acquisizione della titolarità di una farmacia, è richiesta esclusivamente l’iscrizione all’albo dei farmacisti.”

Tale disposizione tra origine da un emendamento che ha suscitato perplessità e polemiche poiché non è affatto chiara la ratio della norma.

Sta di fatto che fino al 31 dicembre 2016 si potranno trasferire le farmacie – per compravendita, donazione e/o successione – senza che l’acquirente persona fisica sia in possesso del requisito dell’idoneità conseguita con la partecipazione ad un concorso per l’assegnazione di una sede farmaceutica, per titoli ed esami, o in seguito a  due anni di pratica professionale. Sarà sufficiente l’iscrizione all’albo dei farmacisti.2