Detrazioni Irpef: vademecum per i farmacisti

Le spese sanitarie effettuate in farmacia e in parafarmacia possono consentire, in fase di dichiarazione dei redditi, di beneficiare della detrazione di imposta (Irpef), purché corredate di idonea documentazione, che dipende dal tipo di articolo acquistato

Le spese sanitarie effettuate in farmacia e in parafarmacia possono essere riportate nel modello Unico persone fisiche o nel modello 730 consentendo al contribuente di beneficiare della detrazione di imposta (Irpef) prevista dall’art. 15 c.1 del Tuir, purché corredate di idonea documentazione. La detrazione spetta in misura del 19% delle spese sanitarie sostenute per sé, per familiari a carico, per familiari non a carico affetti da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa pubblica e per portatori di handicap. Non vi è limite di spesa, ma è detraibile per ciascun anno la sola eccedenza rispetto alla somma di 129,11 euro. Al farmacista, nel dispensare il farmaco, capita assai spesso di dover rispondere a quesiti di carattere fiscale ponendo particolare attenzione nell’emissione di scontrini e/o fatture che devono possedere determinati requisiti. La difficoltà interpretativa della normativa di riferimento crea al farmacista non pochi problemi ed incertezze. In base alle indicazioni dell’Agenzia delle entrate e dei ministeri competenti si rileva in estrema sintesi quanto segue. Per medicinali, anche fitoterapici e omeopatici, ticket e preparazioni galeniche l’acquisto deve essere documentato con scontrino “parlante” che riporti:

  • la natura del bene con dicitura farmaco, medicinale, ticket, Otc o Sop (sono consentite anche abbreviazioni);
  • la qualità del bene: codice Aic per i farmaci, identificativo univoco per medicinali omeopatici o “preparazione galenica”;
  • la quantità;
  • il codice fiscale del destinatario rilevato dalla tessera sanitaria o indicato dal cliente.

La fattura che riporti quanto sopra sostituisce lo scontrino. Non occorre che il contribuente conservi copia della ricetta medica. L’acquisto di dispositivi medici (dlgs n. 46/1997) deve essere documentato come sopra, in aggiunta alla generica dicitura “dispositivo medico” scontrino e fattura devono riportare la descrizione specifica. Il dispositivo deve avere la marcatura CE e il contribuente deve conservare la documentazione comprovante la conformità alle Direttive Europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE (foglietto di istruzioni e/o imballo). Il Ministero della Salute ha fornito un elenco esemplificativo di dispositivi medici. L’acquisto o “l’affitto” di protesi sanitarie deve essere comprovato da fattura o ricevuta con prescrizione medica oppure autocertificazione della necessità e della causa della spesa. Per le attrezzature sanitarie è sufficiente la fattura o la ricevuta fiscale. Non danno diritto alla detrazione parafarmaci e integratori alimentari, neppure se prescritti da un medico a scopo terapeutico.