Novità nell’applicazione degli studi di settore

La novità della norma premiale in tema di accertamenti sui contribuenti congrui e coerenti e le significative penalizzazioni ai soggetti non in linea suggeriscono di prestare particolare attenzione alla compilazione degli studi di settore e di valutarne attentamente gli esiti.
Nell’ultimo anno, numerose novità legislative hanno interessato l’applicazione degli studi di settore, ovverosia di quello strumento di accertamento induttivo dei ricavi di impresa (e dei corrispettivi professionali) operato attraverso la rilevazione delle caratteristiche strutturali (es. composizione dei costi, tipologia di organizzazione interna, tipologia di clientela, localizzazione dell’attività, ecc.) di ogni specifica attività economica. Più in particolare, vi è innanzitutto da segnalare come, per le annualità d’imposta fino a tutto il 2010, il Legislatore abbia, con effetto retroattivo, introdotto, quale ulteriore condizione per poter beneficiare dell’esclusione da accertamenti analitico-induttivi, la congruità (anche per effetto di adeguamento) e la coerenza agli studi di settore anche per il periodo d’imposta precedente quello oggetto di controllo. Di conseguenza, le condizioni di esonero da accertamenti di natura analitico-induttiva fino al periodo d’imposta 2010 sono, ad oggi, le seguenti (art. 10, c. 4-bis, Legge n. 146/98):
  • il contribuente risulti congruo (anche per effetto di adeguamento) e coerente agli studi di settore per il periodo d’imposta oggetto di controllo e per quello precedente;
  • l’ammontare delle componenti accertate (entro un massimo di € 50.000) sia non superiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati;
  • non siano applicabili le sanzioni maggiorate del 10% per gravi infedeltà degli elementi indicati negli studi di settore.
A decorrere dal periodo d’imposta 2011, invece, nei confronti dei contribuenti che risultino congrui (anche per effetto di adeguamento) e coerenti con gli studi di settore:
  • sono preclusi gli accertamenti analitico-induttivi;
  • sono ridotti di un anno gli ordinari termini di decadenza per l’attività di accertamento (a meno che non vi sia constatazione di reati tributari);
  • la determinazione sintetica del reddito complessivo (redditometro) è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 il reddito complessivo dichiarato.
A fronte di tali meccanismi premiali di cui beneficiano i soggetti in linea con gli studi di settore, sono state altresì introdotte significative penalizzazioni per i soggetti che, al contrario, non risultino soddisfare le determinazioni quantitative, in termini di ricavi, degli studi stessi. Più in particolare, con effetto dal periodo d’imposta 2011:
  • i contribuenti che non risultino congrui con gli studi di settore saranno destinatari di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio e basati su apposite analisi del rischio di evasione (che terranno anche conto delle informazioni di carattere finanziario presenti negli archivi dell’Anagrafe Tributaria);
  • per i contribuenti che non risultino né congrui né coerenti con gli studi di settore i controlli saranno svolti prioritariamente con l’utilizzo dei poteri di indagine finanziaria.
Alla luce di tutto quanto sopra, risulta oggi quanto mai opportuno valutare la rispondenza della propria attività, in termini di ricavi, alle determinazioni statistiche degli studi di settore al fine di meglio valutare la probabilità di incorrere in futuri accertamenti analitico-induttivi in relazione al reddito derivante dall’attività stessa come pure ad accertamenti sintetici (redditometro) o analitici (indagini finanziarie) in relazione al reddito complessivo. NOTA DI REDAZIONE: il 12 luglio 2012 è stato emesso il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che ammette al regime premiale richiamato nel testo soltanto 55 dei 206 studi di settore attualmente operativi. In conseguenza di tale ultima – e peraltro inattesa – novità, restano sfortunatamente escluse, almeno per il 2011, le farmacie appartenenti allo studio VM04U come pure le para-farmacie appartenenti allo studio TM87U.
Da FARMACISTA 33:
27