Novità sugli immobili nel “Decreto Crescita”

Con il “Decreto Crescita” viene innalzata dal 36% al 50% la detrazione per le ristrutturazioni di immobili abitativi e raddoppiato il tetto di spesa da 48.000 a 96.000 Euro. Importanti novità anche sul fronte IVA in caso di estromissione degli immobili strumentali.
Con il c.d. “Decreto Crescita” il Legislatore ha elevato al 50% la misura della detrazione spettante in relazione alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 26/06/2012 al 30/06/2013 e a 96.000 Euro il limite agevolabile. Contestualmente è stata prorogata al 30/06/2013 la detrazione del 55% connessa alle spese di riqualificazione energetica, fermo restando i limiti di spesa specificatamente previsti. La detrazione in esame è riconosciuta per le sole unità immobiliari residenziali (indipendentemente dalla categoria catastale) e relative pertinenze in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese. Per beneficiare delle detrazioni in esame il pagamento va effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale in cui debbono essere indicati i riferimenti normativi, il codice fiscale del beneficiario e il numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato. L’Agenzia Entrate ha affermato che il bonifico incompleto determina il disconoscimento dell’agevolazione. Poiché la detrazione spettante è legata al momento di sostenimento della spesa, si pone la questione di individuare la detrazione spettante per le spese sostenute dal 26/06/2012 in presenza di spese sostenute prima di tale data. Il MEF ha precisato che per individuare l’importo massimo di 96.000 Euro, questo deve essere considerato al netto delle spese sostenute antecedentemente al 26/06/2012, per le quali il contribuente beneficia della “vecchia” detrazione del 36% nel limite di 48.000 Euro. Altra novità interessante contenuta nel “Decreto Crescita” riguarda invece l’esenzione IVA in caso di estromissione dell’immobile strumentale utilizzato dall’imprenditore individuale nell’esercizio della propria attività. Il nuovo punto 8-ter dell’art.10 del D.P.R. 633/1972, a determinate condizioni, non prevede più, come in passato, l’imponibilità IVA obbligatoria per le cessioni effettuate nei confronti di soggetti privati. Pertanto, in caso di possesso almeno decennale, la cessione dell’immobile ad un privato o l’assegnazione all’imprenditore stesso (c.d. “autoconsumo”) non subirà prelievo IVA. Il nuovo trattamento IVA applicabile all’autoconsumo potrà indurre alcuni titolari di farmacia a valutare l’opportunità di estromettere l’immobile strumentale utilizzato per l’esercizio dell’attività. La disposizione si applica anche all’assegnazione di immobili ai soci da parte delle società, ma in tal caso si dovrà valutare il peso dell’Imposta di Registro. Ai fini IRPEF ed IRAP si dovrà tenere conto dell’eventuale plusvalenza tassabile.
Da FARMACISTA 33: