Dopo aver delineato le principali caratteristiche della disciplina dell’impresa familiare sotto l’aspetto dei rapporti di diritto comune, in questa sede si sintetizzeranno i fondamentali elementi su cui si fonda la fiscalità di tale tipologia di impresa
Innanzitutto, per la legge tributaria la formalizzazione iniziale del rapporto deve avvenire per ATTO PUBBLICO O PER SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA. Il rispetto di tale formalità è della massima importanza ai fini del raggiungimento di uno degli scopi essenziali di tale istituto sul piano tributario, ovverosia per la ripartizione del reddito prodotto dall’impresa fra tutti i partecipanti nelle misure corrispondenti al lavoro prestato nell’impresa familiare. ELEMENTI ESSENZIALI dell’atto di costituzione dell’impresa familiare (da registrare a tassa fissa di registro nella misura di € 168) sono:
•le generalità del titolare, cioè del soggetto che gestisce l’impresa in via esclusiva e a cui fa capo l’obbligo di dichiarare il reddito d’impresa prodotto;
•le generalità dei collaboratori familiari e del rapporto di parentela/affinità intercorrente con il titolare;
•la sottoscrizione di tutti i partecipanti.
La predeterminazione delle quote di partecipazione NON è elemento essenziale dell’atto poiché queste vanno determinate in proporzione alla quantità e qualità del lavoro di fatto prestato in modo continuativo nell’impresa. In assenza di un diverso patto di durata, il rapporto si intende avente durata annuale ed eventuali rinnovi dovranno essere posti in essere mediante nuovo atto. Qualora l’atto costitutivo preveda una validità ultrannuale o una durata “fino a revoca”, eventuali modifiche della compagine familiare, dovranno essere apportate nella stessa forma utilizzata originariamente. In ordine alla DECORRENZA DEL REGIME TRIBUTARIO proprio dell’impresa familiare, occorre distinguere:
•se l’impresa familiare viene costituita contestualmente all’avvio dell’attività d’impresa, il regime ha effetto immediato;
•se l’impresa familiare viene costituita successivamente all’avvio dell’attività d’impresa, il regime ha effetto dal periodo d’imposta successivo.
Il REDDITO D’IMPRESA è di competenza esclusiva del titolare il quale:
•dichiara integralmente il reddito d’impresa nei quadri RF o RG del proprio modello Unico;
•rilascia ai collaboratori un apposito prospetto destinato alla dichiarazione dei loro rispettivi REDDITI DA PARTECIPAZIONE nel quadro RH del proprio modello Unico come pure delle eventuali ritenute subìte e dei crediti d’imposta spettanti (il totale di tali redditi, ritenute e crediti d’imposta attribuiti ai collaboratori non può eccedere la soglia del 49%); nelle proprie denunce dei redditi, i collaboratori dovranno attestare che le percentuali di partecipazione agli utili dell’impresa familiare sono proporzionali alla qualità e quantità del lavoro prestato nell’ambito dell’impresa familiare;
•a sua volta, il titolare evidenzia nel proprio modello Unico (quadro RS) le suddette attribuzioni ai collaboratori familiari e le deduce dal proprio REDDITO D’IMPRESA ai fini Irpef (quadri RF o RG) così pervenendo ad assoggettare ad imposizione Irpef una quota ridotta – comunque non inferiore al 51% – del reddito d’impresa.
AL CONTRARIO, LE PERDITE SUBÌTE DALL’IMPRESA FAMILIARE COSÌ COME IL VALORE DELLA PRODUZIONE IMPONIBILE AI FINI IRAP SONO DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL TITOLARE. Infine, in caso di RECESSO del collaboratore:
•la quota a questi liquidata non è soggetta a tassazione;
•la stessa non è tuttavia deducibile dal titolare nella determinazione del proprio reddito d’impresa.