Saldo Imu 2013, novità per l’assolvimento del versamento a saldo

Il prossimo 16 dicembre scade il termine per il pagamento del saldo Imu con conguaglio del precedente acconto. Numerose le novità (positive ma anche negative) contenute nell’ultimo Provvedimento del 30 novembre scorso.

A seguito dell’emanazione del DL 30 novembre 2013 n. 133 – c.d. “decreto IMU”, numerose sono le novità che caratterizzano gli adempimenti richiesti per l’assolvimento del versamento a saldo dell’IMU dovuta per il periodo d’imposta 2013.
Il provvedimento dispone infatti che, per il solo anno 2013, la seconda rata dell’IMU non è dovuta parzialmente con riguardo ad alcune tipologie di immobili, fra le quali le principali sono le seguenti:

  • l’abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati di maggior pregio classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito ad un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (vi è da segnalare a questo riguardo che, rispetto alle disposizioni che originariamente disciplinavano il versamento del primo acconto 2013, non sono più contemplati i terreni agricoli posseduti da altri soggetti che NON siano coltivatori diretti o IAP, i quali furono a giugno esclusi dall’ambito di applicazione dell’imposta).

Particolare rilevanza assume invece la (nuova) disposizione (art. 1, comma 1) che contempla gli immobili cd. “assimilati”, ai fini dell’IMU, all’abitazione principale in relazione ai quali è nella FACOLTÀ dei Comuni prevedere l’esclusione da imposizione IMU, esclusione che può essere totale o parziale.
Con riferimento all’esclusione parziale, infatti, è espressamente stabilito che, con riferimento a tali immobili, l’eventuale differenza tra l’ammontare dell’imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile deliberate o confermate dai comuni per l’anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014.

Escludendo ovviamente quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9, gli immobili ammessi all’(eventuale) beneficio sono pertanto:

  • l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
  • l’unità immobiliare e relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.


Da FARMACISTA 33: Rubrica a cura dello studio Furlotti Del Bue e dello studio legale tributario Costa-Bianchi, Parma