Per il 2019 la fattura che contiene sia spese sanitarie che altre voci è cartacea

 

Con la FAQ 58 pubblicata il 29 gennaio 1019 al seguente a questo link,  l’Agenzia delle Entrate ha risolto un problema  che da settimane assilla i farmacisti.

Dalla citata risposta si evince che, se la fattura contiene sia spese sanitarie  sia altre voci di spesa non sanitarie, per tutto il 2019  dovrà essere emessa esclusivamente in formato cartaceo.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al nostro precedente articolo.

Studio Furlotti Del Bue

 

Distributori automatici: dal 1° aprile 2017 obbligatorie memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

Dal 1° aprile 2017 tutti coloro che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite “distributori automatici” dotati di caratteristiche “evolute”, saranno tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi mediante software per la trasmissione automatica dei dati relativi agli incassi all’Agenzia delle Entrate.

L’obbligo di cui all’art. 2 c. 2 del D.lgs 127/2015, originariamente previsto per il 1° gennaio 2017 e successivamente prorogato al 1° aprile 2017, interessa per ora solo coloro che utilizzano distributori automatici dotati delle seguenti caratteristiche:
a)  una o più “periferiche di pagamento”;
b)  un “sistema master”, ossia un sistema elettronico dotato di CPU e memoria, capace di raccogliere i dati dalle singole periferiche di pagamento  e memorizzarli;
c)  un erogatore di prodotti o servizi;
d)  una “porta di comunicazione” capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle entrate.

Come recita la Risoluzione 116/E del 21/12/2016 dell’Agenzia delle entrate:  “per i soggetti che utilizzano distributori automatici non dotati, alla data del 1° aprile 2017, di tali caratteristiche e, in particolare, privi della “porta di comunicazione” di cui al precedente punto d), gli obblighi richiamati decorreranno dalla data stabilita con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, il quale ne definirà anche le peculiari regole tecniche.”

In considerazione di quanto sopra, al fine di stabilire se occorrerà attrezzarsi già per la prima scadenza,  si suggerisce ai signori farmacisti titolari di  verificare con il fornitore del distributore automatico in uso le sue caratteristiche funzionali.

 Allegati:

Risoluzione 116/E del 21-12-2016 Agenzia delle Entrate

20170130 Circolare Federfarma