Lo scontrino fiscale

Il corrispettivo dell’incasso da parte dei commercianti al minuto può essere certificato con lo scontrino fiscale qualora non sia obbligatoria la fattura. Prevista la possibilità di rettificare l’emissione dello scontrino mediante apposita procedura.

I corrispettivi delle cessioni di beni e le prestazioni di servizi per i quali non è obbligatoria l’emissione della fattura se non è richiesta dal cliente devono essere certificati mediante il rilascio dello scontrino fiscale. Le operazioni esonerate dall’emissione della fattura sono elencate dall’art.22 comma 1 del DPR 633/1972, tra le quali rientrano le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da commercianti al minuto in locali aperti al pubblico come appunto le farmacie. Al fine di consentire al cliente di detrarre la spesa per l’acquisto di farmaci (in tal senso si veda l’articolo del 15 maggio 2012) lo scontrino deve essere integrato con il codice fiscale dell’acquirente (c.d. “scontrino parlante”). La certificazione dei corrispettivi incassati giornalmente con scontrino fiscale si effettua mediante l’annotazione dello scontrino di chiusura giornaliera nel registro dei corrispettivi (o registro di prima nota se la conservazione del registro è tenuto presso un professionista) distinti per aliquota IVA entro il giorno non festivo successivo. Qualora si utilizzi il cd. metodo della “ventilazione dei corrispettivi” l’importo da registrare è unico non dovendosi effettuare alcuna distinzione per le aliquote IVA. Oltre all’ordinario registro dei corrispettivi i commercianti al minuto devono dotarsi inoltre del “registro dei corrispettivi d’emergenza” da utilizzare in caso di mancato o irregolare funzionamento del misuratore fiscale annotando analiticamente le singole operazioni di vendita (e non il complessivo giornaliero). Si può verificare l’ipotesi in cui lo scontrino fiscale relativo alle operazioni di vendita debba essere rettificato o corretto. Nel caso in cui l’errore sia rilevato dopo la stampa dello scontrino fiscale occorre distinguere due differenti situazioni:

•lo scontrino errato non è ancora stato consegnato all’acquirente,

•lo scontrino errato è stato consegnato all’acquirente.

Tale distinzione è importante in quanto solo in un caso è possibile procedere all’annullamento dello scontrino fiscale. Infatti gli scontrini erroneamente emessi e non ancora rilasciati possono essere annullati mediante idonea annotazione (a mano) sullo stesso documento che va comunque allegato allo scontrino di chiusura giornaliero. In questo caso occorre emettere un nuovo scontrino fiscale corretto da consegnare all’acquirente. Dal totale dell’importo dello scontrino di chiusura giornaliero deve essere dedotto l’importo dello scontrino errato prima di procedere alla rilevazione nel registro dei corrispettivi. Gli scontrini erroneamente emessi e rilasciati non possono essere annullati. In tali casi, sebbene non si possa annullare lo scontrino errato, l’Amministrazione finanziaria permette che si tenga conto dell’errore di battitura commesso in sede di annotazione sul registro dei corrispettivi e di prima nota. Tuttavia è bene precisare che la correzione sullo scontrino di chiusura giornaliero può essere effettuata solamente qualora esistano dei comprovati motivi (circolare n. 60/E del 1983)

Da FARMACISTA 33:
Rubrica FISCO E TRIBUTI a cura dello studio Furlotti Del Bue e dello studio legale tributario Costa-Bianchi

L’impresa familiare – regolamentazione tributaria

Dopo aver delineato le principali caratteristiche della disciplina dell’impresa familiare sotto l’aspetto dei rapporti di diritto comune, in questa sede si sintetizzeranno i fondamentali elementi su cui si fonda la fiscalità di tale tipologia di impresa
Innanzitutto, per la legge tributaria la formalizzazione iniziale del rapporto deve avvenire per ATTO PUBBLICO O PER SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA. Il rispetto di tale formalità è della massima importanza ai fini del raggiungimento di uno degli scopi essenziali di tale istituto sul piano tributario, ovverosia per la ripartizione del reddito prodotto dall’impresa fra tutti i partecipanti nelle misure corrispondenti al lavoro prestato nell’impresa familiare. ELEMENTI ESSENZIALI dell’atto di costituzione dell’impresa familiare (da registrare a tassa fissa di registro nella misura di € 168) sono:
•le generalità del titolare, cioè del soggetto che gestisce l’impresa in via esclusiva e a cui fa capo l’obbligo di dichiarare il reddito d’impresa prodotto;
•le generalità dei collaboratori familiari e del rapporto di parentela/affinità intercorrente con il titolare;
•la sottoscrizione di tutti i partecipanti.
La predeterminazione delle quote di partecipazione NON è elemento essenziale dell’atto poiché queste vanno determinate in proporzione alla quantità e qualità del lavoro di fatto prestato in modo continuativo nell’impresa. In assenza di un diverso patto di durata, il rapporto si intende avente durata annuale ed eventuali rinnovi dovranno essere posti in essere mediante nuovo atto. Qualora l’atto costitutivo preveda una validità ultrannuale o una durata “fino a revoca”, eventuali modifiche della compagine familiare, dovranno essere apportate nella stessa forma utilizzata originariamente. In ordine alla DECORRENZA DEL REGIME TRIBUTARIO proprio dell’impresa familiare, occorre distinguere:
•se l’impresa familiare viene costituita contestualmente all’avvio dell’attività d’impresa, il regime ha effetto immediato;
•se l’impresa familiare viene costituita successivamente all’avvio dell’attività d’impresa, il regime ha effetto dal periodo d’imposta successivo.
Il REDDITO D’IMPRESA è di competenza esclusiva del titolare il quale:
•dichiara integralmente il reddito d’impresa nei quadri RF o RG del proprio modello Unico;
•rilascia ai collaboratori un apposito prospetto destinato alla dichiarazione dei loro rispettivi REDDITI DA PARTECIPAZIONE nel quadro RH del proprio modello Unico come pure delle eventuali ritenute subìte e dei crediti d’imposta spettanti (il totale di tali redditi, ritenute e crediti d’imposta attribuiti ai collaboratori non può eccedere la soglia del 49%); nelle proprie denunce dei redditi, i collaboratori dovranno attestare che le percentuali di partecipazione agli utili dell’impresa familiare sono proporzionali alla qualità e quantità del lavoro prestato nell’ambito dell’impresa familiare;
•a sua volta, il titolare evidenzia nel proprio modello Unico (quadro RS) le suddette attribuzioni ai collaboratori familiari e le deduce dal proprio REDDITO D’IMPRESA ai fini Irpef (quadri RF o RG) così pervenendo ad assoggettare ad imposizione Irpef una quota ridotta – comunque non inferiore al 51% – del reddito d’impresa.
AL CONTRARIO, LE PERDITE SUBÌTE DALL’IMPRESA FAMILIARE COSÌ COME IL VALORE DELLA PRODUZIONE IMPONIBILE AI FINI IRAP SONO DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL TITOLARE. Infine, in caso di RECESSO del collaboratore:
•la quota a questi liquidata non è soggetta a tassazione;
•la stessa non è tuttavia deducibile dal titolare nella determinazione del proprio reddito d’impresa.

Liberalizzazione: orario, turni e ferie delle farmacie

Dopo la riforma Monti, il Consiglio di Stato si è pronunciato con l’ordinanza n. 3555/2012 sull’art. 11 D.L.24.01.2012, n. 1 affermando il principio della libertà di panificare orario, turni e ferie delle farmacie con il solo vincolo del rispetto degli orari e turni minimi di apertura stabiliti dall’autorità amministrativa competente. (leggi su iusfarma.it)

Emilia-Romagna: Concorso pubblico straordinario per sedi farmaceutiche

La Regione Emilia-Romagna ha avviato il percorso per l’assegnazione, attraverso concorso straordinario, di 178 sedi farmaceutiche di nuova istituzione e vacanti, e per le sedi farmaceutiche che eventualmente si renderanno vacanti in seguito alle scelte effettuate dai vincitori dei concorsi straordinari banditi dalle altre Regioni e Province autonome italiane. Sono pervenute 3.310 domande, di cui 1.805 in forma associata. Clicca per accedere al portale della regione Emilia-Romagna

Il Ravvedimento operoso delle imposte dirette

Il legislatore fiscale ha previsto la riduzione della sanzione ordinaria del 30% in caso di omesso, parziale o tardivo pagamento delle imposte. Condizione essenziale per fruire della riduzione consiste nel ravvedersi entro determinati limiti temporali e che non siano iniziate attività di accertamento o di verifica.

L’articolo 13 del DLgs.472/97 disciplina l’istituto del “ravvedimento operoso” che consente, in caso di omissioni o irregolarità nell’applicazione di disposizioni tributarie, di rimediare spontaneamente fruendo di rilevanti riduzioni delle sanzioni amministrative. La sanzione ordinaria prevista in caso di omesso, parziale o tardivo pagamento delle imposte è del 30%, così come indicato dall’art.13 del DLgs 471/1997. La condizione per fruire del ravvedimento consiste nel fatto che questo avvenga entro un determinato tempo e che non siano iniziate attività di accertamento e di verifica. La sanzione è ridotta a:

  • 1/10 (3%) se il mancato pagamento del tributo avviene entro trenta giorni dalla scadenza prevista (c.d. “ravvedimento breve”),
  • 1/8 (3,75%) se il mancato pagamento del tributo avviene entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione o, se non è prevista dichiarazione, entro un anno dall’omissione.

Il ravvedimento operoso si perfeziona versando CONTESTUALMENTE :

  • il tributo omesso,
  • la sanzione ridotta,
  • gli interessi calcolati al tasso legale su base annua (2,5% dal 1.1.2012) con maturazione dal giorno successivo alla scadenza prevista fino al giorno del versamento.

La mancanza anche solo di uno di questi elementi causa l’invalidità del ravvedimento. Più precisamente la circolare ministeriale n.180 del 1998 ha precisato che il termine “contestualmente” deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze per perfezionare il ravvedimento stesso (tributo, sanzione ed interessi) devono avvenire entro la scadenza prevista (30 giorni, 1 anno, ecc..) ma non necessariamente lo stesso giorno.

Il Dl 98/2011 modificando l’art. 13 del DLgs 471/1997 ha introdotto per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni un’ulteriore riduzione della sanzione prevista dal “ravvedimento breve” pari ad 1/15 (0,2%) per ogni giorno di ritardo (c.d. “ravvedimento sprint”). Tale riduzione diminuisce quindi con l’aumentare del ritardo, fino ad azzerarsi se il ritardo è pari o superiore a 15 giorni.

Tabella riepilogativa ravvedimento operoso

GG RITARDO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15-30 oltre
SANZIONE RIDOTTA(%) 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,75

Rubrica FISCO E TRIBUTI a cura dello studio Furlotti Del Bue e dello studio legale tributario Costa-Bianchi