Rateazione dei versamenti in caso di proroga

L’attuale situazione di generalizzata crisi economica e finanziaria ed altri fattori di rilievo spingono un sempre maggior numero di contribuenti ad optare per la rateazione dei versamenti delle imposte. L’Agenzia delle Entrate ha fornito le nuove tabelle con le scadenze aggiornate e le corrispondenti maggiorazioni per interessi.
Il D.P.C.M. 6 giugno 2012 ha differito i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2012 e IRAP 2012 al 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione, e al 20 agosto 2012, con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. Della proroga hanno potuto beneficiare tutte le persone fisiche ed i contribuenti diversi dalle persone fisiche se assoggettati agli studi di settore. Come ogni anno, è inoltre possibile rateizzare il primo versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, ovverosia il saldo ed il primo acconto. La rateazione si mostra di particolare interesse – e talvolta rappresenta una necessità – per quei contribuenti che, già colpiti dalla generalizzata crisi finanziaria, dall’aumento del costo della vita e dal recente versamento IMU, si trovano a dover fronteggiare l’esigenza di versare saldi di imposta particolarmente elevati anche a causa della riduzione del 28,62% degli acconti versati a novembre 2011. Tale riduzione, concessa dall’attuale Governo per dare respiro alle famiglie nel pieno della crisi economica a fine del 2011, si ripercuote oggi sui bilanci delle famiglie a pochissimi giorni dal versamento della prima rata dell’IMU. Per chi ha già optato o deciderà di optare per la rateizzazione dei versamenti, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 69/E del 21 giugno 2012, ha fornito le nuove tabelle con le scadenze aggiornate che tengono conto del differimento dei termini di versamento stabilito dal D.P.C.M. 6 giugno 2012. Per definire un adeguato piano finanziario in caso di rateazione massima, si raccomanda di considerare attentamente la prossimità dell’ultima rata alla scadenza degli acconti di novembre ed al saldo IMU. Le scadenze differiscono a seconda che il contribuente che intende rateizzare sia o meno titolare di partita I.V.A. Le rate possono essere stabilite fino a un massimo di sei per i contribuenti che abbiano effettuato il versamento della prima rata entro il 9 luglio. Quanto sopra è sintetizzato nelle seguenti tabelle.
Da FARMACISTA 33:

Studio di settore farmacia: conferme e novità

Anche quest’anno lo studio di settore per la farmacia prevede specifici correttivi atti a cogliere l’ulteriore flessione di fatturato registrato nel 2012. Richiesti i dati sulla tariffazione.

Gli studi di settore sono uno strumento per la ricostruzione induttiva di ricavi e compensi nei confronti di imprese e professionisti. Rappresentano altresì una procedura di accertamento, previo contradditorio, che prescinde dalle risultanze contabili. Sono parte integrante della dichiarazione dei redditi e vengono elaborati sulla base di dati contabili ed extracontabili con riferimento allo specifico settore di appartenenza. A meno di particolari casi di esclusione sono assoggettati a studi di settore imprese e professionisti con ricavi o compensi dichiarati non superiori ad Euro 5.164.569,00. Lo Studio di Settore della farmacia (VM04U) è in continua evoluzione ed ha subito negli ultimi anni diverse modifiche per poter cogliere al meglio la realtà economica della farmacia. Anche quest’anno vi sono alcune novità. In particolare le innovazioni introdotte nel quadro Z del modello aggiungono un’ulteriore richiesta di dati alla già considerevole mole di informazioni che ogni anno occorre recuperare. Dall’esercizio di imposta 2012 è infatti necessario indicare l’importo delle specialità medicinali tariffate per fascia di prezzo con distinta indicazione dei farmaci equivalenti. La Commissione esperti ha poi introdotto, in aggiunta agli indicatori di coerenza già esistenti (ricarico, valore aggiunto per addetto, durata delle scorte), ulteriori indici relativi al margine per addetto non dipendente e alla copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti. Anche quest’anno l’Agenzia Entrate ha applicato allo Studio di Settore delle farmacie una serie di correttivi (c.d. anticrisi) per calcolare nel modo più aderente possibile la flessione dei ricavi e dei margini che le farmacie stanno registrando negli ultimi anni. Più precisamente si tratta di un abbattimento del ricavo puntuale stimato dallo studio permettendo così in alcuni casi di far raggiungere la congruità alla farmacia.

La cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi

L’art. 3 del d.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ha introdotto un regime opzionale di imposizione sostitutiva sul reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili abitativi.

La cosiddetta “cedolare secca”, è un’imposta opzionale che sostituisce l’Irpef, le addizionali regionale e comunale, nonché le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. Il reddito assoggettato a cedolare è escluso dal reddito complessivo e su di esso (come sulla cedolare) non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni. Può optare per il regime della cedolare secca il locatore che sia una persona fisica, titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto) sull’immobile, che effettui la locazione al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni e che, infine, consegua reddito fondiario. In caso di contitolarità dell’immobile, l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore. L’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuna unità immobiliare ad uso abitativo e alle relative pertinenze congiuntamente locate. Il locatore che decide di avvalersi del nuovo regime deve darne comunicazione al conduttore con raccomandata contenente anche la rinuncia alla facoltà di chiedere -per tutta la durata dell’opzione- l’aggiornamento del canone di locazione. La comunicazione è obbligatoria e deve essere inviata prima dell’esercizio dell’opzione. L’aliquota proporzionale è stabilita (art. 3, comma 2, d.Lgs. 23/2011) in misura pari al 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti se il contratto di locazione non è concordato. È prevista, inoltre, un’aliquota ridotta del 19% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988) e nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe). A decorrere dal 2013 la misura dell’acconto è pari al 95% dell’importo della cedolare secca che risulta dovuta. Il pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo è inferiore a 257,52 euro. Oppure in due rate, se l’importo dovuto è superiore a 257,52 euro. La prima rata pari al 40%, deve essere pagata entro il 16 giugno, la seconda, pari al restante 60%, entro il 30 novembre. L’acconto non è dovuto quando l’anno di prima applicazione della cedolare secca è anche il primo anno di possesso dell’immobile, considerato che il relativo reddito nel precedente periodo di imposta non è stato assoggettato a imposta. Anche per il saldo dell’imposta sostitutiva si applicano le stesse regole previste per l’Irpef. Chi intende avvalersi del regime della cedolare secca può esercitare l’opzione in sede di registrazione del contratto compilandogli appositi modelli predisposti dall’Agenzia delle Entrate.
L’opzione vincola il locatore all’applicazione del regime della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto o della proroga o per il residuo periodo nei casi in cui l’opzione viene esercitata per le annualità successive. Il locatore ha la facoltà di revocare l’opzione durante ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione. La revoca deve essere effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento e obbliga al versamento della stessa imposta. Resta salva la facoltà di esercitare nuovamente l’opzione nelle annualità successive.

Il versamento delle imposte da 730 e da UNICO

Ufficializzata la proroga delle scadenze dei versamenti delle imposte. Come ogni anno è presente qualche novità per il calcolo delle somme dovute.
Tempo di proroghe: con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 29.05.2013 è stato prorogato al 10 giugno il termine, in precedenza fissato al 31 maggio, per la consegna della documentazione utile agli intermediari fiscali per l’elaborazione del 730/2013 riferito ai redditi del 2012. Tale spostamento si è reso necessario in seguito alla sospensione della prima rata IMU sull’abitazione principale che ha “spiazzato” quei contribuenti che avevano scelto di compensare l’IMU dovuta con il rimborso IRPEF scaturente dal 730. Se da un lato non è prevista la proroga per il versamento della prima rata IMU che scadrà dunque il prossimo 17 giugno, è stata invece annunciata la proroga del versamento delle imposte relative ad UNICO 2013 per i soggetti interessati dagli studi di settore, tra cui i farmacisti titolari di farmacia e parafarmacia, nonché i farmacisti professionisti. Se verranno confermate le regole delle precedenti proroghe, potranno fruire del maggior termine anche i soggetti interessati da una causa di esclusione o di inapplicabilità dello studio di settore applicabile all’attività svolta. Per chi potrà usufruire della proroga la prima scadenza senza maggiorazione verrà spostata dal 17 giugno all’8 luglio a causa del ritardo con il quale è stato pubblicato il software GERICO per il calcolo degli studi di settore (27 maggio). Segnaliamo solo alcune delle novità di rilievo che riguardano la prima tornata di versamenti IRPEF. Innanzitutto la rendita degli immobili sfitti posseduti da persone fisiche non sarà più imponibile in quanto l’IMU è sostitutiva dell’IRPEF che diminuirà di conseguenza (v. “Il 18 giugno debutta l’IMU” del 12 giugno 2012). Anche l’IRAP diventa più leggero in seguito all’entrata a regime dell’ulteriore deducibilità IRPEF/IRES dell’IRAP relativo alle spese del personale dipendente ed assimilati per il quale è già stato possibile chiedere il rimborso per gli anni passati (v. “Deducibilità IRAP e conseguente rimborso” del 9 maggio 2012). La nuova deducibilità dei costi delle auto aziendali ad uso promiscuo dal 40% al 20% (v. “il valzer delle spese auto: dal 40% al 20% passando per il 27,5%” del 18 dicembre 2012) incide già sulla determinazione dell”acconto con metodo storico. Gli acconti IRPEF dei possessori di automezzi aziendali dovranno pertanto essere rideterminati tenendo conto delle minori percentuali di deduzione.

Detrazioni per recupero edilizio e riqualificazione energetica

Previsti maggiori vantaggi fiscali per chi sostiene spese per interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica entro il prossimo 30 giugno.

Con l’art.4 c.1 lettera c) del DL n. 214/2011 (c.d. “Decreto Salva Italia”), il legislatore fiscale ha introdotto con decorrenza 2012 la detrazione IRPEF per le spese di recupero edilizio e di riqualificazione energetica nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). La detrazione IRPEF per il recupero edilizio era già stata prevista con la L. 449/1997 e prorogata a più riprese tra il 1998 ed il 2011. La detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici era stata prevista con la L. 296/2006 ed anch’essa prorogata più volte fino al 2012 (“Decreto Salva Italia”). Oggi, con la rifusione della disciplina nell’art. 16bis del TUIR, la detrazione per entrambe le tipologie di spese può essere considerata definitivamente “a regime” a partire dall’anno 2012. A partire dal 1° luglio 2013 le spese di recupero edilizio e di riqualificazione energetica saranno detraibili nella misura del 36% fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 Euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti di pari importo. Si ricorda che i contribuenti con almeno 75 o 80 anni non hanno più la possibilità di portare la detrazione a 5 o 3 rate. Per le spese sostenute fino al 30 giugno 2013 sarà possibile fruire di maggiori vantaggi fiscali. Infatti l’art. 11 del DL 83/2012 (c.d. “Decreto Crescita”) ha introdotto una serie di importanti disposizioni concernenti le agevolazioni in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica. Il legislatore ha previsto: l’aumento della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio al 50% e l’innalzamento del limite di spesa a 96.000 Euro, relativamente alle spese sostenute tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013, nonché la proroga della detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, relativamente alle spese sostenute nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2013. Il contribuente dovrà quindi valutare attentamente la tempistica dei pagamenti per poter usufruire  della proroga concessa. È  importante ricordare che per ottenere la detrazione prevista tutti i pagamenti devono essere eseguiti dal contribuente tramite bonifico bancario con l’indicazione del riferimento normativo, del proprio codice fiscale e del codice fiscale o partita iva del beneficiario. Come più volte confermato dall’Agenzia Entrate, l’omissione di uno di questi elementi non dà diritto alla detrazione.